Art. 69.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno
bancario, se ne puo' fare denuncia al trattario e chiedere
l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in
cui l'assegno bancario e' pagabile [2, 81] o al pretore del luogo in
cui il richiedente ha domicilio.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno
bancario.
Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni
accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del portatore,
emette nel piu' breve termine possibile un decreto con il quale,
menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento
e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni [71] dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore [70].
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al
traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Malgrado la denuncia, il pagamento dell'assegno bancario al
detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.
Art. 70.
L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con
citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente
per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento [81; c.
2017].
Art. 71.
Durante il termine stabilito nell'art. 69 il ricorrente puo'
esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed
e' in facolta' di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione
o di chiedere il deposito giudiziario della somma [c. 2018].
Art. 72.
Trascorso il termine indicato nell'art. 69 senza opposizione, o
rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario
smarrito non ha piu' alcuna efficacia. Colui che ottenne
l'ammortamento puo', su presentazione del decreto e di un certificato
del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta
opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che
respinge l'opposizione, esigere il pagamento.
Art. 73.
Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola "non
trasferibile" [43] non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore
ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo
smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al
traente.
Art. 74.
L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno
dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del
portatore verso chi ottenne l'ammortamento [c. 2019].