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Approvazione del modello di trasmissione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento. |
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 77, recante "Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari";
Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1955, n. 480,
istitutivo del registro informatico dei protesti cambiari;
Visto il regolamento di attuazione di detto art. 3-bis, approvato con decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro della giustizia 2 novembre 2000, n. 316, ed in particolare gli articoli 5 e 6 che
attribuiscono
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di approvare il modello degli elenchi dei protesti e
dei rifiuti di
pagamento e dispongono circa la trasmissione degli stessi con modalita' informatiche e telematiche;
Visto l'art. 14 del medesimo regolamento che detta disposizioni per la trasmissione degli elenchi dei protesti, in via
transitoria, su
supporto cartaceo;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 235, ed in particolare l'art. 1, che prevede la trasmissione dell'elenco dei protesti
cambiari al
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento di cui all'allegato A, annesso al presente
decreto, per la
trasmissione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da parte dei pubblici ufficiali abilitati e dei
procuratori
dell'ufficio del registro, dei protesti levati e dei rifiuti di pagamento registrati.
2. Il modello di cui al comma 1 puo' essere riprodotto, con i necessari adattamenti, anche su supporto informatico,
nonche' mediante
procedure informatiche di compilazione e trasmissione.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla stampa e alla diffusione dei modelli ed
alla
predisposizione dei procedimenti per la loro compilazione su supporto informatico.
Art. 2.
1. Il modello di cui all'art. 1 puo' essere riprodotto da soggetti privati a condizione che risulti conforme, nel caso di
modelli a stampa,
a quello di cui all'allegato A annesso al presente decreto e, nel caso di modalita' informatiche, alle specifiche tecniche
predisposte
da Infocamere, societa' consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni, rinvenibili sul sito web "
www.infocamere.it " di detta societa'.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno
successivo
alla sua pubblicazione.
Roma, 23 febbraio 2001
Il Ministro: Letta
ALLEGATO A
pag. 51
pag. 52
pag. 53
NOTE PER LA COMPILAZIONE (DA STAMPARE SUL RETRO DI OGNI FOGLIO)
(1) I procuratori dell'ufficio del registro non sono tenuti ad indicare il codice indentificativo.
(2) La compilazione dei dati anagrafici si puo' omettere se e' stato indicato il codice identificativo.
(3) Numero di annotazioni del protesto nel repertorio speciale di cui all'art. 13, legge 12 giugno 1973, n. 349.
(4) Se persona giuridica iscritta nel registro delle imprese o nel REA indicare la sigla provincia dell'ufficio del registro
delle imprese
presso il quale e' iscritta la sede legale.
(5) Cambiale tratta: T; vaglia cambiario: C; assegno: A; tratta non accettata: N.
(6) Indicare il controvalore in lire od in euro soltanto se l'importo del titolo di credito e' in valuta estera.
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