Art. 98.
L'assegno bancario libero della Banca di Italia e' un titolo di
credito all'ordine emesso, per conto dell'Istituto, e contro
versamento del corrispondente valore in biglietti di banca o in
valuta legale, a mezzo di corrispondenti all'uopo autorizzati a
seguito di versamento di idonea cauzione.
Esso e' pagabile a vista presso qualsiasi filiale dell'Istituto.
Art. 99.
L'assegno bancario libero contiene:
1) la denominazione di "assegno bancario libero" inserita nel
contesto del titolo;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata
indicata in lettere e in cifre;
3) l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria;
4) l'indicazione del prenditore;
5) l'indicazione della data e del luogo di emissione;
6) la sottoscrizione del traente.
L'assegno bancario libero, redatto su carta filigranata, ha un
numero progressivo di emissione tanto dell'istituto trattario quanto
del corrispondente traente. Esso dev'essere munito di una tabella
numerica laterale destinata a controllare l'esattezza della cifra di
emissione. Deve contenere inoltre l'indicazione, a timbro, del
corrispondente che lo ha emesso.
Art. 100.
Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento
[17], alla presentazione, al pagamento [31 s.], alla clausola di non
trasferibilita' [43], al protesto [45, 60 s.], al regresso [50], alla
prescrizione [75], nonche' quelle relative ai titoli con firme false
o di persone incapaci [10] e alle sottoscrizioni [11], sono
applicabili all'assegno bancario libero in quanto non siano derogate
dalle disposizioni del presente capo.
La disposizione sul vaglia cambiario della Banca d'Italia, relativa
alla speciale garanzia e' applicabile all'assegno bancario libero. Ad
esso sono pure applicabili le disposizioni relative all'ammortamento
[93 s.], con le sole varianti che il decreto e l'eventuale citazione
per l'opposizione debbono essere notificate tanto al traente quanto
alla Banca d'Italia.