Art. 40.
Il traente o il portatore dell'assegno bancario puo' sbarrarlo con
gli effetti indicati nell'articolo seguente.
Lo sbarramento e' fatto con due sbarre parallele opposte sulla
faccia anteriore. Esso puo' essere generale o speciale.
Lo sbarramento e' generale se tra le due sbarre non vi e' alcuna
indicazione o vi e' la semplice parola "banchiere" o altra
equivalente; e' speciale se tra le due sbarre e' scritto il nome di
un banchiere [77].
Lo sbarramento generale puo' essere trasformato in sbarramento
speciale; ma questo non puo' essere trasformato in sbarramento
generale.
La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere [77] si
ha per non fatta.
Art. 41.
L'assegno bancario con sbarramento generale non puo' essere pagato
dal trattario che a un banchiere [77] o a un cliente del trattario.
Un assegno bancario con sbarramento speciale non puo' essere pagato
dal trattario che al banchiere designato, o, se questi e' il
trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato puo'
servirsi per l'incasso di altro banchiere.
Un banchiere non puo' acquistare un assegno sbarrato che da un suo
cliente o da altro banchiere. Non puo' incassarlo per conto di altre
persone tranne le anzidette.
Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non puo'
essere pagato dal trattario salvo il caso che si tratti di due
sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di
compensazione.
Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti
disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno
bancario.
Art. 42.
Il traente o il portatore di un assegno bancario puo' vietare che
esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in
senso trasversale le parole "da accreditare" o altra espressione
equivalente.
In questo caso l'assegno bancario non puo' essere regolato dal
trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento
in conto, giro in conto, compensazione) [c. 1823 s.]. Il regolamento
per scritturazione contabile equivale a pagamento.
La cancellazione delle parole "da accreditare" si ha per non fatta.
Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del
danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario. Il trattario non
e' tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.
Art. 43.
L'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" [73]
non puo' essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui,
accreditato nel suo conto corrente.
Questi non puo' girare l'assegno se non ad un banchiere [77], per
l'incasso, il quale non puo' ulteriormente girarlo. Le girate apposte
nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione
della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal
prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del
pagamento.
La clausola "non trasferibile" deve essere apposta anche dal
banchiere su richiesta del cliente.
La stessa clausola puo' essere apposta da un girante con i medesimi
effetti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli
assegni pagabili nel territorio della Repubblica o nei territori
soggetti alla sovranita' italiana.
Art. 44.
Il traente dell'assegno bancario puo' subordinarne il pagamento
all'esistenza sul titolo, nel momento della presentazione, di una
doppia firma conforme del prenditore (assegno turistico).