Art. 82.
L'assegno circolare e' un titolo di credito all'ordine emesso da un
istituto di credito a cio' autorizzato dall'autorita' competente, per
somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione,
e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati
dall'emittente.
L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari e' tenuto a
costituire in conformita' delle leggi speciali, a garanzia dei
medesimi una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno
privilegio speciale [117].
Art. 83.
L'assegno circolare contiene:
1) la denominazione di "assegno circolare" inserita nel contesto
del titolo;
2) la promessa incondizionata di pagare a vista una somma
determinata;
3) l'indicazione del prenditore;
4) l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno
circolare e' emesso;
5) la sottoscrizione dell'istituto emittente.
Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come
assegno circolare.
Art. 84.
Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il
titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione [45].
L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni
dalla emissione.
La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.
Art. 85.
L'istituto puo' affidare l'emissione di assegni circolari muniti
del suo visto ad un banchiere [77] suo corrispondente, il quale deve
firmare l'assegno come rappresentante dell'istituto.
Art. 86.
In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno
circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono
applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale
relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla
prescrizione, nonche' quelle relative ai titoli con firme false o di
persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno
bancario sbarrato [40] da accreditare [42], non trasferibile [43] e
turistico [44].
Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano
le disposizioni degli artt. 69 e 74, con le seguenti modificazioni.
Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo
in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del
luogo in cui il ricorrente ha domicilio [81].
La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei piu'
vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente,
ne dara' subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali
l'assegno e' pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta,
con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante
dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel
caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui
giurisdizione e' compresa la pretura.
La denuncia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che
paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del
decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende
responsabile l'istituto qualora il pagamento del titolo venga
effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto
non imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del
decreto.
Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno
circolare emesso con la clausola "non trasferibile" non si fa luogo
alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di
ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno
presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.
TITOLO III
Dei titoli speciali dell'Istituto di emissione