Art. 28.
Il pagamento di un assegno bancario puo' essere garantito con
avallo per tutta o parte della somma [c. 1936].
Questa garanzia puo' essere prestata da un terzo, escluso il
trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.
Art. 29.
L'avallo e' apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.
E' espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula
equivalente; e' sottoscritto dall'avallante.
Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla
faccia anteriore dell'assegno bancario, purche' non si tratti della
firma del traente.
L'avallo deve indicare per chi e' dato. In mancanza di questa
indicazione si intende dato per il traente.
Art. 30.
L'avallante e' obbligato nello stesso modo di colui per il quale
l'avallo e' stato dato.
La sua obbligazione e' valida ancorche' l'obbligazione garantita
sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma [10].
L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso
inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso
di lui per effetto dell'assegno bancario [c. 1949 s.].