Art. 77.
Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono
anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.
Art. 78.
La presentazione e il protesto [45, 60] dell'assegno bancario non
possono farsi che in giorno feriale.
Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere
atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la
presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto
equivalente e' un giorno festivo legale, il termine e' prorogato fino
al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono
compresi nel computo del termine.
Art. 79.
Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno
da cui cominciano a decorrere [c. 2963].
Art. 80.
Non sono ammessi giorni di rispetto ne' legali ne' giudiziari.
Art. 81.
Agli effetti della presente legge col termine domicilio s'intende
il luogo di residenza, e col termine luogo di pagamento l'intero
territorio del comune.