Art. 66.
Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, [5], qualsiasi
assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese
oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa,
oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare
dello stesso paese, puo' essere emesso in diversi esemplari
(duplicati). Se un assegno bancario e' emesso in diversi duplicati,
questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in
difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.
Art. 67.
Il pagamento di un duplicato e' liberatorio ancorche' non sia
dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri
duplicati.
Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse ed i
giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino
la loro firma e non siano stati restituiti.