Art. 1.
Alle disposizioni sull'assegno bancario contenute nel codice di
commercio sono sostituite le norme sull'assegno bancario,
sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di
emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al
presente decreto e firmate, di ordine Nostro, dal Ministro
Guardasigilli.
Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli speciali
dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia contenute in leggi speciali restano in vigore, in quanto non
siano incompatibili con le norme anzidette.
Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1
gennaio 1934.
1.
L'assegno bancario (cheque) contiene:
1) la denominazione di assegno bancario (cheque) inserita nel
contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso e' redatto
[2, 116];
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata [2, 9,
39];
3) il nome di chi e' designato a pagare (trattario) [3, 6];
4) l'indicazione del luogo di pagamento [2, 8,31];
5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario
e' emesso [116];
6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario
(traente) [2, 11].
Art. 2.
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati
nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi
previsti nei seguenti commi.
In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al
nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se piu' luoghi sono
indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario e'
pagabile nel luogo indicato per primo.
In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno
bancario e' pagabile nel luogo in cui e' stato emesso; e, se in esso
non vi e' uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo
stabilimento principale.
L'assegno bancario in cui non e' indicato il luogo di emissione si
considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del
traente.
Art. 3.
L'assegno bancario e' tratto su di un banchiere [77].
Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio della
Repubblica o di territori soggetti alla sovranita' italiana e' valido
come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia
banchiere.
L'assegno bancario non puo' essere emesso se il traente non abbia
fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di
disporre per assegno bancario, e in conformita' di una convenzione
espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario
anche se non sia osservata tale prescrizione.
Art. 4.
L'assegno bancario non puo' essere accettato. Ogni menzione di
accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.
Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra
equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto
l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro
da parte del traente prima della scadenza del termine di
presentazione.
Art. 5.
L'assegno bancario puo' essere pagabile:
a una persona determinata con o senza l'espressa clausola "all'ordine" [117];
a una persona determinata con la clausola "non all'ordine" o
altra equivalente;
al portatore [6, 66].
L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la
clausola "o al portatore" ovvero con altra equivalente, vale come
assegno bancario al portatore.
L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come
assegno bancario al portatore.
Art. 6.
L'assegno bancario puo' essere all'ordine dello stesso traente.
L'assegno bancario puo' essere tratto per conto di un terzo.
L'assegno bancario non puo' essere tratto sullo stesso traente,
salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso
traente. In questo caso l'assegno non puo' essere al portatore [116].
Art. 7.
Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha
per non scritta.
Art. 8.
L'assegno bancario puo' essere pagabile al domicilio [81] di un
terzo sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo,
ancorche' il terzo non sia banchiere.
Art. 9.
L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in
cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Se la somma da pagarsi e' scritta piu' di una volta in lettere o in
cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma
minore.
Art. 10.
Se l'assegno bancario contiene firme di persone incapaci di
obbligarsi per l'assegno, firme false o di persone immaginarie ovvero
firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che
hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali esso e' stato
firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia
valide.
Art. 11.
Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta
di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella
quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
Art. 12.
Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio
[c. 397] e l'inabilitato [c. 425, 427] non assumono obbligazioni se
la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la
clausola "per assistenza" o altra equivalente. Se sia omessa detta
clausola o altra equivalente il curatore e' obbligato personalmente.
Art. 13.
Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio
per conto del minore o dell'interdetto, si puo' obbligare in nome di
costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con
l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal
tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.
Art. 14.
Chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di
una persona per la quale non ha il potere di agire, e' obbligato per
effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio, e,
se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso
rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante
che abbia ecceduto i suoi poteri [c. 1398].
Art. 15.
La facolta' generale di obbligarsi in nome e per conto altrui
comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto
di rappresentanza disponga diversamente [c. 1708]
Art. 16.
Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si
esoneri da tale responsabilita' si ha per non scritta.