Art. 108.
La fede di credito o polizzi no del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia e' un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso
qualunque filiale del Banco, emesso a madre e figlia.
Art. 109.
La fede di credito contiene:
1) la denominazione di "fede di credito"inserita nel contesto
del titolo;
2) la promessa di pagare una somma determinata;
3) l'indicazione del prenditore;
4) l'indicazione della data e del luogo di emissione;
5) la sottoscrizione del Banco come emittente.
Gli altri requisiti di forma della fede di credito sono determinati
dal regolamento del Banco da approvarsi con regio decreto.
Art. 110.
La girata puo' contenere l'indicazione della causale del pagamento
che viene disposto dal prenditore o girante e le condizioni alle
quali il pagamento e' subordinato. In tal caso l'intera girata deve
essere scritta a mano e sottoscritta dal girante.
La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finche' non
sia dimostrato il suo adempimento.
Art. 111.
La firma del girante, quando sia stata apposta una condizione nella
girata, deve essere autenticata [c. 2703] da notaro.
Deve essere egualmente autenticata da notaro la firma di quietanza
del portatore per pagamenti fatti in dipendenza di contratti o per
pagamenti accettati a saldo finale.
Art. 112.
Il girante puo' annullare la girata con una formula di annullamento
"cassa per me", "annullo la girata", o altra equivalente, da lui
scritta e firmata; ma non puo' apportare sulla girata cancellazioni o
abrasioni.
Art. 113.
Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il
Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla
presentazione della domanda, puo' rimborsare la somma al denunciante
previa stipulazione di una obbligazione garantita da fideiussore di
gradimento del Banco e solidalmente [c. 1292] responsabile col
denunciante, o con la costituzione di una garanzia reale a scelta del
Banco stesso.
Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante, il
Banco puo' esigere il consenso dell'intestatario, con firma autentica
[c. 2703].
La presentazione della domanda e il pagamento della somma non
impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri
proprietario in base a una serie continua di girate.
Art. 114.
Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre
anni a decorrere dalla data dell'emissione. Nondimeno se la fede di
credito sia stata girata con clausole o condizioni speciali, si
applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio
o dal codice civile, secondo la natura del negozio giuridico.