Art. 75.
Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri
obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di
presentazione.
Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento
dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei
mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno
bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata promossa
contro di lui.
L'azione di arricchimento [59] si prescrive nel termine di un anno
dal giorno della perdita della azione nascente dal titolo.
Art. 76.
L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui
rispetto al quale e' stato compiuto l'atto interruttivo.