Art. 31.
L'assegno bancario e' pagabile a vista. Ogni contraria disposizione
si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno
indicato come data di emissione e' pagabile nel giorno di
presentazione [78]
Art. 32.
L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine
di otto giorni se e' pagabile nello stesso comune in cui fu emesso;
di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica; di
trenta giorni se pagabile nei territori comunque soggetti alla
sovranita' italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta
giorni se e' pagabile negli altri territori soggetti alla sovranita'
italiana [78].
L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale
e' pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o
di sessanta giorni a secondo che il luogo di emissione e quello di
pagamento [81] siano nello stesso o in diversi continenti.
A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese di Europa e
pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono
considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso
continente.
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno
bancario come data di emissione [79].
Art. 33.
Se un assegno bancario e' tratto fra due piazze che hanno calendari
diversi, il giorno dell'emissione e' sostituito con quello
corrispondente del calendario del luogo di pagamento [81].
Art. 34.
La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a
presentazione per il pagamento.
Art. 35.
L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha
effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
In mancanza di tale ordine, il trattario puo' pagare anche dopo
spirato detto termine.
Art. 36.
La morte del traente e la sua incapacita' sopravvenuta dopo
l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.
Art. 37.
Il trattario che paga l'assegno bancario puo' esigere che esso gli
sia consegnato quietanzato dal portatore.
Il portatore non puo' rifiutare un pagamento parziale.
In caso di pagamento parziale, il trattario puo' esigere che ne sia
fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.
Art. 38.
Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata
e' tenuto ad accertare la regolare continuita' delle girate, ma non a
verificare la autenticita' delle firme dei giranti.
Art. 39.
Se l'assegno bancario e' pagabile in moneta che non ha corso nel
luogo di pagamento [81] la somma puo' essere pagata entro il termine
di presentazione nella moneta del paese secondo il suo valore nel
giorno del pagamento [c. 1278]. Se il pagamento non e' stato fatto
alla presentazione, il portatore puo' a sua scelta domandare che la
somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno
della presentazione o in quello del pagamento [2, 81].
Il valore della moneta estera e' determinato dagli usi del luogo di
pagamento. Il traente puo' tuttavia stabilire che la somma da pagare
sia calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario.
Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il
traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta
espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta
estera).
Se la somma e' indicata in una moneta avente la stessa
denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in
quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla
moneta del luogo di pagamento [2, 81].