Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.
LEGGE 12 febbraio 1955, n.77
Art. 1.
1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari
per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di
assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento
fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le
Camere di commercio, industria e agricoltura.
2. La pubblicazione e' quindicinale e deve apparire entro il
ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di
pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione
camerale. (1)
3. Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve
fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma,
indicando gli estremi di tale pubblicazione. (2)
4. Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente
comma e' punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
500.000. (2) (3)
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(1) L'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381 ha abrogato il
comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della presente legge, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi a norma
dello stesso art. 3-bis.
(2) L'originario terzo comma e' stato sostituito dagli attuali
terzo e quarto comma per effetto dell'articolo unico, L. 29 dicembre
1956, n. 1559.
(3) La sanzione originaria dell'ammenda e' stata sostituita, da
ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre
1981, n. 689.
L'importo della sanzione e' stato cosi' elevato dall'art. 114,
primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa
legge.
Art. 2. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i
procuratori del registro debbono, ai sensi dell'art. 13 del testo
allegato al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente
del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il
giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per
mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento. (1)
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(1) L'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381 ha abrogato il
comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della presente legge, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi a norma
dello stesso art. 3-bis.
Art. 3.
1. Uno degli esemplari dell'elenco riguardante i protesti per
mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di
assegni bancari, nonche' dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto
di pagamento, con l'attestazione di conformita' all'altro esemplare
appostavi dal cancelliere, e' trasmesso dal presidente del tribunale,
entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di
commercio, industria e agricoltura competente per territorio.
2. Il secondo esemplare e' raccolto in fascicoli dalla Cancelleria
del tribunale, e la sua visione e' consentita a chiunque ne faccia
richiesta.
3. Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un
vaglia cambiario nel termine di 60 giorni dalla levata del protesto
puo' chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari
dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge,
proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza
al presidente del tribunale competente corredata del titolo
quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto
del pagamento. (1)
4. Analoga richiesta puo' essere presentata, purche' in tempo utile
per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati
della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e'
proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
(1)
5. Il presidente del tribunale, accertata la regolarita'
dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimita' o dell'errore,
dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la
cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma,
l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari
dell'elenco. (1)
6. Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco
nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco
e' depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di
ufficio. (1)
7. Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma
precedente e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a
lire 200.000, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione piu'
grave. (1) (2)
8. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo e' dovuto
alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato
al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59,
modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157. (1)
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(1) I commi dal terzo all'ultimo sono stati aggiunti dall'art. 12,
L. 12 giugno 1973, n. 349. L'attuale art. 3 e' stato cosi' modificato
dall'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, a far data dal 16
settembre 1995, in virtu' dell'art. 4 dello stesso decreto.
(2) La sanzione originaria dell'ammenda e' stata sostituita, da
ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre
1981, n. 689. L'importo della sanzione e' stato cosi' elevato
dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, quarto comma,
della stessa legge.
Art. 4.
1. Oltre l'elenco dei protesti per mancato pagamento, i pubblici
ufficiali abilitati a levare protesti cambiari debbono trasmettere,
in duplice esemplare, al presidente del tribunale, con le stesse
indicazioni ed entro gli stessi termini prescritti per l'elenco di
cui all'art. 2, l'elenco dei protesti cambiari per mancata
accettazione di cambiali, con le eventuali motivazioni di rifiuto.
2. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per le
dichiarazioni di rifiuto d'accettazione delle cambiali medesime.
3. Uno degli esemplari dell'elenco dei protesti per mancata
accettazione di cambiali, nonche' dell'elenco delle dichiarazioni di
rifiuto di accettazione delle cambiali medesime e' raccolto in
fascicoli distinti da quelli indicati nell'art. 3. Di esso la
Cancelleria non puo' dare visione ad alcuno.
4. L'altro esemplare e' trasmesso dal presidente del tribunale,
entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di
commercio, industria e agricoltura, territorialmente competente, per
le normali rilevazioni statistiche.
5. Le Camere di commercio, industria e agricoltura possono essere
autorizzate ad attuare quelle ulteriori elaborazioni statistiche dei
protesti per mancata accettazione che ritenessero utile a fini di una
migliore tutela della correttezza commerciale oltre che di sussidio
informativo dell'autorita' giudiziaria.
6. L'autorizzazione sara' conferita alle singole Camere di
commercio, industria e agricoltura per decreto del Ministro per
l'industria e commercio, il quale regolera' anche la facolta' di
ammettere ditte commerciali regolarmente iscritte nel registro delle
imprese, a prendere visione delle risultanze.
Art. 5.
Il Ministro per l'industria e commercio e' autorizzato ad emanare
norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui
all'articolo 1.