 |
Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti
, a norma
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. |
DECRETO 9 agosto 2000, n. 316
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto
con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1, primo comma, e 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 77;
Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il relativo decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso l'11 agosto 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Visto l'avviso dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 4/99 formulato
nell'adunanza del 29 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 18295 del 9 giugno 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per "legge n. 77 del 1955", la legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla legge 29
dicembre 1956, n.1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, e dal decreto-legge 18 settembre 1995,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;
- b) per "legge n. 108 del 1996", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- c) per "Ministro dell'industria", il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) per "camere di commercio", le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- e) per "pubblici ufficiali abilitati", i notai, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i
segretari comunali, abilitati alla levata dei protesti a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno
1973, n. 349, nonche' le stanze di compensazione che emettono le dichiarazioni previste
dall'articolo 45, primo comma, n. 3 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
- f) per "protesti levati", i protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni
bancari, nonche' le dichiarazioni indicate nella lettera e);
- g) per "rifiuti di pagamento", le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia
cambiari effettuate a norma dell'articolo 72 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669;
- h) per "notizie dei protesti", i dati relativi ai protesti levati ed ai rifiuti di pagamento;
- i) per "pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti", la pubblicazione prevista dall'articolo 1,
primo comma, della legge n. 77 del 1955;
- l) per "registro informatico", il registro delle notizie dei protesti tenuto con tecniche informatiche.
Art. 2.
Registro informatico
- 1. Le camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti
mediante il registro informatico, secondo le norme del presente regolamento.
- 2. Il progetto informatico del registro e' compatibile con la rete unitaria della pubblica
amministrazione e con gli atti di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
- Art. 3.
Responsabile del procedimento
- 1. Ciascuna camera di commercio determina l'unita' organizzativa preposta al registro informatico e
individua il responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
- 2. Il titolare dell'unita' organizzativa preposta al registro informatico svolge i compiti demandati alla
camera di commercio dal presente regolamento ed e' responsabile della corretta e tempestiva
pubblicazione delle notizie dei protesti secondo le disposizioni del capo II della legge 7 agosto
1990, n. 241.
- Art. 4.
Codice dei pubblici ufficiali abilitati
- 1. Le camere di commercio, ciascuna per la circoscrizione territoriale di competenza, attribuiscono,
anche su richiesta dell'interessato, ai pubblici ufficiali abilitati un codice identificativo
alfanumerico. Per le stanze di compensazione valgono come codice i dati identificativi comunicati
dalla Banca d'Italia.
- 2. Il codice alfanumerico e' composto, in sequenza, dalla sigla della provincia, da una lettera
indicante la qualifica del pubblico ufficiale abilitato, tra quelle previste all'articolo 1, comma 1,
lettera e), e da un numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.
- 3. Il codice identificativo e' comunicato senza ritardo al pubblico ufficiale abilitato mediante lettera
raccomandata.
- 4. Le camere di commercio pubblicano semestralmente, anche mediante affissione all'albo
camerale, i nominativi dei pubblici ufficiali abilitati nella circoscrizione territoriale di competenza.
- Art. 5.
Elenco dei protesti
- 1. I pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto cartaceo o informatico, l'elenco dei protesti da
essi levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all'ultimo giorno di ciascun mese.
Allo
stesso modo provvedono i procuratori dell'ufficio del registro per i rifiuti di pagamento da essi
registrati.
- 2. Gli elenchi sono redatti in base ad apposito modello, approvato dal Ministro dell'industria.
- 3. L'elenco e' sottoscritto, anche mediante apposizione di firma digitale ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal pubblico ufficiale abilitato e reca il
codice identificativo dello stesso ovvero, se tale codice non e' stato ancora attribuito, il nome, la
data e il luogo di nascita, il domicilio e la qualifica.
- 4. L'elenco indica, altresi', per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento:
a) il numero progressivo all'interno dell'elenco;
b) la data e il luogo della levata o della registrazione;
c) il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero la
denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;
d) il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto e' stato levato o che ha effettuato il
rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto
diverso;
e) il codice fiscale del soggetto indicato dalla lettera d) o, in mancanza:
e1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita;
e2) se si tratta di societa' soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale
e' iscritta e il numero di iscrizione;
f) la natura del titolo di credito;
g) la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario;
h) la valuta, tramite indicazione del relativo codice;
i) l'ammontare della somma dovuta, con indicazione, se in valuta estera, del controvalore in lire
italiane o in euro alla data del protesto o della registrazione;
l) i motivi del rifiuto di pagamento, tramite indicazione del relativo codice.
- 5. Nel caso in cui le indicazioni previste dalla lettera e) del comma 4 non sono note al pubblico
ufficiale abilitato che redige l'elenco, ne' dal medesimo agevolmente e prontamente conoscibili, la
camera di commercio, ove possibile, le ricava e le inserisce nel registro informatico avvalendosi
dell'interconnessione telematica con il sistema informativo del Ministero delle finanze prevista
dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
- Art. 6.
Trasmissione dell'elenco dei protesti
- 1. Gli elenchi indicati nell'articolo 5 sono trasmessi al presidente del tribunale nella cui
circoscrizione i soggetti che li hanno redatti esercitano le loro funzioni, non oltre il giorno 5 ed il
giorno 20 di ogni mese. La trasmissione ha luogo su supporto cartaceo, salva la facolta' del
presidente del tribunale di autorizzare la trasmissione con le modalita' alternative prevista dal
comma 2 del presente articolo.
2. Nei medesimi termini gli elenchi sono altresi' trasmessi alla camera di commercio nella cui
circoscrizione territoriale si trova il tribunale indicato nel comma 1, con una delle seguenti
modalita':
a) mediante consegna di un esemplare del supporto informatico, della quale la camera di commercio
rilascia ricevuta,
b) per via telematica, tramite messa a disposizione di una casella di posta
elettronica.
- Art. 7. Pubblicazione dell'elenco dei protesti
- 1. La camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi indicati nell'articolo 5, comma 1, con
numerazione progressiva su base annuale secondo l'ordine cronologico di arrivo.
- 2. L'elenco e' protocollato nello stesso giorno della ricezione, con indicazione della data e del codice
identificativo del pubblico ufficiale abilitato o del nominativo del procuratore dell'ufficio del
registro che lo ha redatto.
- 3. L'elenco e' pubblicato mediante iscrizione nel registro informatico dei dati indicati nell'articolo 5,
commi 4 e 5, fatta eccezione per quelli previsti dalle lettere a) e c) del comma 4. Per ciascuna
notizia di protesto e' altresi' indicata la data di iscrizione.
- 4. La pubblicazione degli elenchi ha luogo nei dieci giorni successivi alla ricezione da parte della
camera di commercio.
- Art. 8.
Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
-
1. La camera di commercio procede alle variazioni dei dati iscritti o da iscrivere nel registro
informatico in conformita' dei decreti di cancellazione e di sospensione della pubblicazione dei
protesti emessi dal presidente del tribunale a norma dell'articolo 3, quinto comma, della legge n. 77
del 1955 e dell'articolo 18 della legge n.108 del 1996, nonche' di ogni altro provvedimento
dell'autorita' giudiziaria avente efficacia esecutiva.
- 2. La camera di commercio provvede entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza dell'interessato,
corredata di copia autentica del provvedimento.
3. Le modalita' previste dal comma 2 si applicano anche per la pubblicazione nel registro
informatico dei decreti di riabilitazione o di revoca della riabilitazione emessi a norma dell'articolo
17 della legge n. 108 del 1996.
- Art. 9.
Cancellazione o sospensione della pubblicazione di notizie dei protesti
- 1. I decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione dei protesti emessi a norma
dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996 sono comunicati dal cancelliere al giudice che procede
per il delitto di usura.
- 2. Se vi e' stata la comunicazione prevista dal comma 1, la sentenza definitiva di assoluzione
dell'imputato e' comunicata dal cancelliere del giudice che l'ha pronunciata alla camera di
commercio, la quale, nei tre giorni successivi, iscrive nel registro informatico le notizie relative ai
protesti la cui pubblicazione era stata sospesa o dei quali era stata disposta la cancellazione.
- Art. 10.
Pagina elettronica delle variazioni dei dati
- 1. Al registro informatico e' annessa una pagina elettronica delle variazioni dei dati, nella quale
sono elencate le notizie dei protesti cancellate o modificate in esecuzione di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria nei quindici giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in
cui e' stata effettuata la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha disposta.
- 2. Nella pagina elettronica di cui al comma 1 sono altresi' distintamente elencati i decreti di
riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo di tempo.
- Art. 11.
Conservazione delle notizie dei protesti
1. Le notizie dei protesti sono conservate nel registro informatico per cinque anni dalla data di
iscrizione, secondo le regole tecniche per l'archiviazione indicate dall'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2, non si tiene conto del
tempo intercorso tra la cancellazione della notizia e la nuova iscrizione successiva alla
comunicazione della sentenza di assoluzione.
- Art. 12.
Accesso al registro informatico
- 1. Il registro informatico e' accessibile al pubblico.
- 2. La consultazione e' effettuata sui terminali delle camere di commercio o sui terminali remoti
degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio.
- 3. La consultazione ha luogo su scala nazionale.
- 4. La ricerca delle notizie dei protesti avviene in base al nome del soggetto nei cui confronti il
protesto e' stato levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento. La camera di commercio rilascia,
a richiesta dell'interessato, certificazione dell'esito della ricerca.
- 5. E' consentito altresi' estrarre:
a) elenchi di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base ad altri parametri di ricerca, tra cui, in
ogni caso, quelli indicati nell'articolo 5, comma 4, lettere b), e) e g), e nell'articolo 7, comma 3,
secondo periodo;
b) elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico nei quindici giorni precedenti a
quello della consultazione;
c) copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei dati prevista dall'articolo 10.
- 6. Dai documenti previsti dal comma 5 deve risultare la data di estrazione. Sono mantenuti nel
registro informatico gli estremi di estrazione.
- Art. 13.
Pubblicazione non ufficiale delle notizie dei protesti
- 1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1, terzo comma, della legge n. 77 del
1955, deve indicarsi, per le notizie dei protesti pubblicate nel registro informatico, la data di
iscrizione in tale registro.
- 2. Chiunque pubblica notizie dei protesti e' tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati
sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico.
- 3. La disposizione del comma 2 si applica anche a chi organizza le notizie dei protesti in banche
dati.
- Art. 14.
Disposizioni transitorie
- 1. Il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, previsto dall'articolo 5, comma 2,
e' approvato dal Ministro dell'industria entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
regolamento e trova applicazione decorsi centocinquanta giorni da tale data. Fino alla scadenza di
quest'ultimo termine e, comunque, fino all'approvazione del modello, i pubblici ufficiali abilitati e i
procuratori dell'ufficio del registro redigono e consegnano gli elenchi su solo supporto cartaceo.
- 2. Decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla
pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti si provvede unicamente mediante il registro
informatico.
- 3. Fino all'utilizzo delle firme digitali certificate, secondo le regole tecniche. di cui al decreto del
Presidente del Consiglio di Ministri 8 febbraio 1999, la trasmissione dell'elenco dei protesti, se
effettuata con modalita' informatiche o telematiche, e' accompagnata da un esemplare dell'elenco
medesimo su supporto cartaceo, recante in calce la firma del pubblico ufficiale abilitato che lo ha
redatto.
- 4. Il Ministro dell'industria emana le direttive necessarie per l'uniforme applicazione del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 agosto 2000
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta
Il Ministro della giustizia Fassino
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 343