Art. 45.
Il portatore puo' esercitare il regresso contro i giranti, il
traente e gli altri obbligati [50, 75] se l'assegno bancario,
presentato in tempo utile, non e' pagato, purche' il rifiuto del
pagamento sia constatato:
1) con atto autentico (protesto) [46, 48, 60, s., 78], oppure:
2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario
con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure:
3) con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e
attestante che l'assegno bancario le e' stato trasmesso in tempo
utile e non e' stato pagato.
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene
l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia
stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo
decorso il termine di presentazione, la disponibilita' della somma
sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali
diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia
venuta a mancare.
Art. 46.
Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia
spirato il termine di presentazione [32].
Se la presentazione e' fatta l'ultimo giorno del termine, il
protesto o la constatazione equivalente puo' farsi il primo giorno
feriale successivo.
Art. 47.
Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del
mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno
del protesto o della dichiarazione equivalente [45] e, se vi sia la
clausola "senza spese" [48], lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha
ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso
ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato
gli avvisi precedenti, e cosi' di seguito, risalendo fino al traente.
I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.
Se in conformita' del precedente comma l'avviso e' dato a un
firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato
entro lo stesso termine al suo avallante.
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o lo ha indicato in
maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo
precede.
Chi e' tenuto a dare l'avviso puo' darlo in una forma qualsiasi
anche col semplice rinvio dell'assegno bancario.
Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito.
Il termine si considera rispettato se una lettera contenente
l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.
Chi non da' l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal
regresso; tuttavia e' responsabile della sua negligenza se abbia
causato danno, senza pero' che l'ammontare del risarcimento possa
superare quello dell'assegno bancario.
Art. 48.
Il traente, il girante o l'avallante puo', con la clausola "senza
spese", "senza protesto" od ogni altra equivalente, apposta sul
titolo e firmata, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto o
della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso.
Tale clausola, salvo il disposto dell'art. 45, ultimo comma, non
dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei
termini prescritti, ne' dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei
termini incombe a colui che la oppone al portatore.
Se la clausola e' apposta dal traente, essa produce i suoi effetti
nei confronti di tutti i firmatari; se e' apposta da un girante o da
un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se
la clausola e' apposta dal traente e il portatore fa levare il
protesto o la constatazione equivalente, le spese restano a suo carico. Se la clausola e' apposta da un girante o da un avallante, le
spese del protesto o della constatazione equivalente, qualora uno di
tali atti sia stato fatto, sono ripetibili contro tutti i firmatari
Art. 49.
Tutte le persone obbligate in virtu' dell'assegno bancario
rispondono in solido [c. 1292] verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari
individualmente o congiuntamente e non e' tenuto ad osservare
l'ordine nel quale si sono obbligati.
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato
l'assegno bancario.
L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire
contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia
prima proceduto.
Art. 50.
Il portatore puo' chiedere in via di regresso [55]:
1) l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2) gli interessi al tasso legale [c. 1284] dal giorno della
presentazione;
3) le spese per il protesto o la constatazione equivalente [45],
quelle per gli avvisi dati e le altre spese.
Art. 51.
Chi ha pagato l'assegno bancario puo' ripetere dai suoi garanti:
1) la somma integrale sborsata;
2) gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale [c. 1284]
dal giorno del rimborso;
3) le spese sostenute.
Art. 52.
Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere
promosso il regresso puo' esigere, contro pagamento, la consegna
dell'assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente
[45] e il conto di ritorno quietanzato.
Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario puo' cancellare
la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.
Art. 53.
Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o
altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l'assegno
bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione
equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati.
Il portatore e' tenuto a dare avviso senza indugio del caso di
forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario
o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso:
per il resto si applicano le disposizioni dell'art. 47.
Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza
indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare
protesto od ottenere la constatazione equivalente.
Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui
il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente
girante, ancorche' detto avviso sia stato dato prima dello spirare
del termine di presentazione, il regresso puo' essere esercitato
senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione
equivalente.
Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente
personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare
l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la
constatazione equivalente [45].
Art. 54.
Fra piu' obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado
nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto
e' regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali [c.
1292].
Art. 55.
L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo [p. c. 474]
per il capitale e per gli accessori a norma degli artt. 50 e 51.
L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi
siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno e' stato emesso.
Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o
del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma
dovuta.
Art. 56.
L'opposizione al precetto [p. c. 615 s.] non sospende l'esecuzione,
ma il presidente del tribunale o il pretore competente per valore, su
ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la
rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, puo', con
decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti
prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo
idonea cauzione [p. c. 119].
Art. 57.
Nei giudizi, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto,
il debitore puo' proporre soltanto le eccezioni di nullita'
dell'assegno bancario a termini dell'art. 2 e quelle non vietate
dall'art. 25.
Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del
creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con
cauzione o senza.
Puo' anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano
gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione imponendo, se lo
ritenga opportuno, idonea cauzione.
Se la sospensione fosse stata gia' concessa col decreto indicato
nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio
decidera' la conferma o la revocazione del provvedimento.
Art. 58.
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione
dell'assegno bancario derivi una azione, questa permane nonostante la
emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu
novazione [c. 1230 s.].
Il possessore non puo' esercitare l'azione causale se non offrendo
al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo
presso la cancelleria del giudice competente purche' abbia adempiuto
le formalita' necessarie per conservare al debitore stesso le azioni
di regresso che possano competergli.
Art. 59.
Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti
gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, puo'
agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia
comunque arricchito ingiustamente a suo danno.
Eguale azione puo' esercitarsi nelle condizioni suddette anche
contro i giranti [75].
Art. 60.
Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un
ufficiale giudiziario.
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario, il
protesto puo' essere levato dal segretario comunale.
Non e' richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.
Art. 61.
Il protesto puo' essere fatto con atto separato, oppure essere
scritto sull'assegno bancario o sul duplicato [66] ovvero sul foglio
di allungamento [19]. Questo foglio puo' essere aggiunto anche dal
notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i
quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di
congiunzione.
Se il protesto e' fatto con atto separato chi vi procede deve farne
menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di
allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non
avendo il possesso del titolo.
Art. 62.
Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento [2, 81] e contro il
trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.
Se il domicilio di dette persone non si puo' rintracciare, il
protesto puo' essere fatto in qualsiasi localita' nel luogo di
pagamento a scelta di chi vi procede.
L'incapacita' del trattario o del terzo indicato nell'art. 8 non
dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esso, salvo che
il trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza
dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso.
Se il trattario o il terzo e' morto, il protesto si leva egualmente
al suo nome secondo le regole precedenti.
Art. 63.
Il protesto deve contenere:
1) la data;
2) il nome del richiedente;
3) l'indicazione del luogo in cui e' fatto e la menzione delle
ricerche eseguite;
4) l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le
risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;
5) la sottoscrizione del nostro o dell'ufficiale giudiziario o
del segretario comunale. Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario. Per piu' assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore puo' levare protesto con unico atto separato [65].
Art. 64.
Il protesto, ai sensi dell'art. 45 puo' essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento [19] e firmata dal trattario. Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto. Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.
Art. 65.
I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data. L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore dell'assegno bancario.