Art. 116. (1)
[E' punito con la multa da lire 10.000 a lire 1.000.000 e nei casi
piu' gravi anche con la reclusione sino a sei mesi, salvo che il
fatto costituisca reato punibile con pena maggiore:
1) chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal
trattario l'autorizzazione;
2) chiunque emette un assegno bancario senza che presso il
trattario esista la somma sufficiente, ovvero, dopo averlo emesso e
prima della scadenza dei termini fissati per la sua presentazione,
dispone altrimenti in tutto o in parte della somma;
3) chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante
di uno dei requisiti indicati ai numeri 1o, 2o, 3o e 5o dell'art. 1 e
all'art. 11;
4) chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni
dell'ultimo capoverso dell'art. 6.
Nei casi piu' gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei
numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente
dall'applicazione dell'art. 69 del codice penale, la pubblicazione
della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o
postali per un periodo da uno a tre anni.
Se il colpevole, nei casi preveduti nei numeri 2 e 3 fornisce al
trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena e'
ridotta alla meta' e, qualora l'emissione sia stata compiuta per un
fatto scusabile, va esente da pena].
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(1) Articolo abrogato dall'art. 12, L. 15 dicembre 1990, n. 386.
Art. 116-bis. (1)
[Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista
dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti
e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi
dell'art. 389 del codice penale. Si applica la reclusione da sei mesi
a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi,
violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette
uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma
dell'articolo precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di
emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni].
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(1) Articolo abrogato dall'art. 12, L. 15 dicembre 1990, n. 386.
Art. 117.
L'istituto non autorizzato o al quale sia stata revocata
l'autorizzazione, che emetta assegni circolari, e' colpito da una
pena pecuniaria da 2.000.000 (1) a 20.000.000 (1) lire, salvo le
altre sanzioni previste da altre disposizioni di legge.
La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del
portatore di buona fede di ottenere dall'istituto emittente il
pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di
regresso.
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(1) Importo dapprima modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio
1961, n. 603 e, successivamente, dall'art. 113, comma 1, L. 24
novembre 1981, n. 689.