Art. 118.
La validita' dell'assegno bancario non e' subordinata
all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso
tuttavia se non e' stato regolarmente bollato originariamente, o nel
tempo prescritto dalla legge, non ha la qualita' di titolo esecutivo
[55; p.c. 474].
Il possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al
titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la
relativa penalita'.
La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e
pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
Art. 119. (1)
[Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2 dell'art.
116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire
l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del
registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa
graduale di bollo ricevuta, nel termine di quindici giorni dalla data
della presentazione dell'assegno per il pagamento.
In tal caso l'ufficio del registro accerta la contravvenzione al
bollo soltanto in confronto dell'emittente].
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(1) Articolo abrogato dalla tariffa allegato A, art. 8, D.P.R. 25
giugno 1953, n. 492.
Art. 120.
Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso
dell'art. 4, efficace unicamente ad accertare l'esistenza dei fondi,
e' dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra
tassa di bollo di lire 1 per ogni diecimila lire o frazione di
diecimila lire dell'importo dell'assegno, col massimo di lire
quaranta di tassa. Questa ultima tassa sara' riscossa mediante
applicazione di marche a tassa fissa da annullarsi con la firma e la
data del trattario.
Art. 121.
Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione
posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non
giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il
titolo al destinatario o da altra materiale impossibilita' di
presentazione e sempreche' la data non differisca di oltre quattro
giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa
graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5
della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.
Art. 122.
Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni
apposte sulle fedi di credito (titolo apodissari) dei Banchi di
Napoli e di Sicilia a seconda del rapporto giuridico che contengono.