Art. 123.
Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della
presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi
del bollo, dalla legge anteriore, ancorche' alcune delle obbligazioni
in essi contenute siano state assunte successivamente.
Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente
legge che riguardano la forma e i termini del protesto [45, 60] e le
disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le
disposizioni dell'art. 53.
Gli effetti degli atti, che valgono ad evitare la decadenza o ad
interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti
prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati
dalla legge anteriore; se gli atti stessi sono invece compiuti dopo
l'entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati
dall'art. 75 per cio' che concerne la prescrizione, salvo
l'osservanza della legge anteriore, per quanto riguarda la decadenza.
Art. 124. (1)
All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il
dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una
dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto
dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel
semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o
decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di
emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista (2).
Il richiedente che dichiara il falso e' punito con la reclusione da
sei mesi a due anni.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 141, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Comma cosi' sostituito dall'art. 6, comma 1, L. 15 dicembre 1990,
n. 386.
Agg. 1 Art. 124.
(( All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario
o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non
essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso e' punito, qualora vengano
rilasciati uno o piu' moduli di assegno, con la reclusione da sei
mesi a due anni. ))
Art. 125. (1)
Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale
senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo
precedente e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave
reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire cinquecentomila.
Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a
chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di
assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre
precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto
penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di
assegno senza autorizzazione o senza provvista, e' punito, salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi
a due anni (2).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 141, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Comma cosi' sostituito dall'art. 6, comma 2, L. 15 dicembre 1990,
n. 386.
Agg. 1 Art. 125.
(( Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o
postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati
risultanti dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge 15
dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo
interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero
soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma
dell'articolo 9 della medesima legge.
Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno
bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati
dell'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle
autorizzazioni, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, con la reclusione fino ad un anno. ))