Art. 17.
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza
la clausola espressa "all'ordine" e' trasferibile mediante girata
[18, 43].
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la
clausola "non all'ordine" o altra equivalente, non puo' essere
trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria
[c. 1260 s.].
La girata puo' essere fatta anche a favore del traente o di
qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno
bancario.
Art. 18.
La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla
quale sia subordinata si ha per non scritta.
La girata parziale e' nulla.
E' ugualmente nulla la girata del trattario.
La girata al portatore vale come girata in bianco [c. 2009].
La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il
trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno
stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario e' stato
tratto.
Art. 19.
La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio
ad esso attaccato (allungamento) [61]. Deve essere sottoscritta dal
girante.
La girata e' valida ancorche' il beneficiario non sia indicato o il
girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco).
In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a
tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.
Art. 20.
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario
[c. 2011].
Se la girata e' in bianco, il portatore puo':
1) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2) girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona
determinata;
3) trasmettere l'assegno bancario ad un terzo, senza riempire la
girata in bianco e senza girarlo.
Art. 21.
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del
pagamento.
Egli puo' vietare una nuova girata; in questo caso non e'
responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia
ulteriormente girato.
Art. 22.
Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata e'
considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una
serie continua di girate, anche se l'ultima e' in bianco [c. 2008].
Le girate cancellate si hanno, a questo effetto per non scritte. Se
una girata in bianco e' seguita da un'altra girata, si reputa che il
sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario
per effetto della girata in bianco.
Art. 23.
Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il
girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma
il titolo in un assegno bancario all'ordine.
Art. 24.
Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un
assegno bancario, il nuovo portatore, cui e' pervenuto l'assegno
bancario - sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia
che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto
al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera
indicata nell'art. 22 - non e' tenuto a consegnarlo se non quando
l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave
acquistandolo [c. 1994].
Art. 25.
La persona contro la quale sia promossa azione in virtu'
dell'assegno bancario, non puo' opporre al portatore le eccezioni
fondate sui suoi rapporti personali col traente e con i portatori
precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario,
abbia agito scientemente a danno del debitore [57; c. 1993].
Art. 26.
Se alla girata e' apposta la clausola "valuta per incasso", "per
incasso", "per procura", od ogni altra che implichi un semplice
mandato, il portatore puo' esercitare tutti i diritti inerenti
all'assegno bancario, ma non puo' girarlo che per procura.
Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se
non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per
la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacita' [c.
1723].
Art. 27.
La girata fatta dopo il protesto [45, 60] o dopo una constatazione
equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione
produce solo gli effetti di una cessione ordinaria [c. 1260].
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta
prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima
dello spirare del termine indicato nel comma precedente.