Art. 87.
Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia e' un titolo di
credito all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della
Banca stessa.
Art. 88.
Il vaglia cambiario della Banca d'Italia contiene:
1) la denominazione di "vaglia cambiario"inserita nel contesto
del titolo;
2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata,
indicata in lettere e in cifre;
3) la indicazione del prenditore;
4) la indicazione della data e del luogo in cui il vaglia e'
emesso;
5) la sottoscrizione dell'istituto.
Il vaglia cambiario, steso su carta filigranata, ha un numero
progressivo di emissione e deve essere munito di una tabella numerica
laterale destinata a controllare l'esattezza della cifra di
emissione.
Art. 89.
Il vaglia cambiario non puo' essere rilasciato se non contro
versamento nelle casse dell'Istituto del corrispondente valore in
biglietti di banca o in valuta legale.
Art. 90.
Sono applicabili al vaglia cambiario della Banca d'Italia le norme
relative al vaglia cambiario, tranne quelle concernenti l'avallo, il
pagamento per intervento, le copie, la cambiale pagabile presso un
terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la
promessa di interessi, la cambiale in bianco, e le disposizioni
derogate dal presente capo.
Art. 91.
A garanzia dei vaglia cambiari, la Banca d'Italia e' tenuta, a
norma di legge, a costituire apposita riserva in oro o in divisa di
paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilita' dei biglietti
di banca in oro.
Art. 92.
Il vaglia cambiario, se l'Istituto ne sia richiesto, deve essere
emesso con la clausola "non trasferibile" con gli effetti di cui
all'art. 43.
Art. 93.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia
cambiario della Banca di Italia, il possessore puo' farne denuncia e
chiedere, con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove sia
una filiale dell'Istituto, che si proceda all'ammortamento del
titolo. Il ricorso deve contenere la trascrizione o una esatta
descrizione del vaglia [c. 2016].
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti
sulla verita' dei fatti e sul diritto del possessore, emette un
decreto con il quale, menzionando i dati del vaglia, ne pronuncia
l'ammortamento e autorizza l'Istituto a pagarlo decorsi quindici
giorni [95, 96] dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche' non venga, nel
frattempo, fatta opposizione dal detentore [94].
Il decreto deve essere notificato alla filiale dell'Istituto
esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il
decreto, affinche', a spese del procedente, ne venga data subito
comunicazione a tutte le filiali.
La denuncia di smarrimento non rende responsabile la Banca d'Italia
che paga il vaglia al detentore prima della notificazione del
decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende
responsabile la Banca qualora il pagamento del titolo venga
effettuato da una filiale alla quale, per fatto non imputabile
all'Istituto, non sia ancora pervenuta notizia del decreto.
Art. 94.
L'opposizione del detentore deve essere proposta con citazione del
ricorrente e della Banca d'Italia in persona del locale direttore,
per comparire dinanzi al tribunale che ha pronunciato l'ammortamento
[c. 2017].
Art. 95.
Durante il termine stabilito dall'art. 93, il ricorrente puo'
esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed
ha facolta' di esigere il pagamento mediante cauzione o di chiedere
il deposito giudiziario della somma [2018].
Art. 96.
Trascorso il termine indicato nell'art. 93 senza opposizione, o
rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, il vaglia smarrito
non ha piu' alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento puo',
su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del
tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su
presentazione della sentenza definitiva che respinge questa ultima,
esigere il pagamento.
Sui vaglia dichiarati inefficaci non sono dovuti interessi
dall'Istituto. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 74 [c.
2019].
Art. 97.
Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia
cambiario emesso con la clausola "non trasferibile"[92], non si fa
luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di
ottenere, dopo quindici giorni dalla denuncia fattane, il pagamento
del titolo presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.