![]() |
Il Protesto Cambiario |
Il mancato pagamento della cambiale produce come conseguenza il protesto, cioè un atto redatto in forma scritta da un ufficiale incaricato nel quale viene formalizzato il mancato pagamento della cambiale.
Sono autorizzati alla levata del protesto Notai, Ufficiali Giudiziari, Segretari Comunali in quei comuni nei quali non esista un notaio o un ufficiale giudiziario.
La cambiale protestata, se in regola con l'importo di bollo fin dalla sua emissione, costituisce un titolo esecutivo dando diritto ad una azione immediata nei confronti del patrimonio del debitore per il recupero del credito, saltando di fatto la fase dell'accertamento e procedendo invece tramite il precetto.
Il precetto è un atto redatto dal creditore nel quale viene intimato al debitore di pagare entro e non oltre un certo termine, decorso detto termine è possibile iniziare l'esecuzione forzata sul patrimonio dei debitori.
![]() |
Cancellazione Protesti |