Cancellazione elenco assegni il ministero delle attività produttive con il decreto n° 316/2000 e la circolare 3512/c ha affidato alle camere di commercio l’attuazione del registro informatico dei protesti

il quale ha sostituito la banca dati dei protesti e la pubblicazione cartacea dell’elenco protesti  allo scopo di garantire una maggior completezza, organicità e tempestività dell’informazione riguardante i protesti cambiari su tutto il territorio nazionale. il registro informatico dei protesti contiene i dati che riguardano:  accesso al registro informatico dei protesti – costi del servizio  i dati del registro sono conservati per 5 anni dalla data di iscrizione, salvo cancellazioni o sospensioni disposte prima. il pubblico può accedere al registro informatico dei protesti grazie ai terminali delle camere di commercio, pertanto, chiunque può verificare l’esistenza di protesti a carico di persone fisiche, imprese, ecc. rivolgendosi all’ufficio protesti di ogni camera di commercio. 

il registro può essere consultato anche via internet grazie al servizio interattivo  che permette agli utenti registrati (studi professionali, associazioni territoriali o agenzie di pratiche) di effettuare on-line tutti gli adempimenti amministrativi verso le camere di commercio (spedizione pratiche telematiche al registro imprese / interrogazioni dei registri delle camere di commercio). cancellazione assegni postali protestati  la legge n. 235/2000 disciplina la cancellazione dal registro informatico dei protesti.  l’istanza di cancellazione protesti deve essere inoltrata al presidente della camera di commercio competente per territorio e può essere richiesta: dal debitore che – entro 12 mesi dalla levata del protesto – esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario, comprensivo di interessi maturati e spese di protesto.

in caso di protesti riguardanti assegni bancari/postali non è possibile richiedere la cancellazione per avvenuto pagamento protesto assegni. da chi dimostra di aver subito a proprio nome un protesto illegittimo o erroneo, sia di cambiali sia di assegni.  dai pubblici ufficiali levatori e dagli istituti di credito quando si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata di un protesto, sia di cambiale sia di assegno; nel caso di protesti di cambiali o vaglia cambiari pagati oltre il termine dei 12 mesi dalla levata del protesto, il debitore può  chiedere la riabilitazione al tribunale e successivamente presentare istanza di cancellazione al presidente della camera di commercio. per ottenere la riabilitazione occorre avere pagato tutti i titoli protestati e non aver subìto ulteriori protesti;

protesto di assegni  il debitore che provvede al pagamento dell’assegno bancario o postale può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al tribunale e successivamente inoltrare al presidente della camera di commercio competente l’istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti, allegando il decreto di riabilitazione del tribunale istanza di cancellazione per riabilitazione – costi cancellazione protesti in caso di protesti riguardanti assegni bancari o postali (o cambiali o vaglia cambiari pagati oltre il termine dei 12 mesi dalla levata del protesto) prima di presentare domanda di cancellazione alla camera di commercio è necessario ottenere la riabilitazione richiedendola al tribunale di competenza.

per ottenere la riabilitazione occorre aver pagato tutti i titoli protestati e non aver subìto ulteriori protesti  ottenuto il decreto di riabilitazione è necessario inoltrare al presidente della camera di commercio competente per territorio l’istanza di cancellazione (ovvero, domanda in bollo firmata in originale dal protestato – scaricabile sul sito di ogni camera di commercio nella sezione dedicata ai moduli). allegati: fotocopia documento identità in corso di validità; decreto  di riabilitazione, in originale, del tribunale; attestazione versamento diritti di segreteria di euro 8,00 a protesto.

Link Utili:

Una definizione dell’argomento Cancellazione Protesti Roma  data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)